1. Presso il Ministero della giustizia è istituito il Comitato per l'assistenza e il sostegno delle vittime dei reati, di seguito denominato «Comitato».
2. Il Comitato è presieduto dal Ministro della giustizia o, per sua delega, da un sottosegretario di Stato.
3. Il Comitato è composto:
a) da un rappresentante del Ministero della giustizia;
b) da un rappresentante del Ministero dell'interno;
c) da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
d) da un rappresentante del Ministero della salute;
e) da un avvocato, designato dal Consiglio nazionale forense, scelto tra professionisti di comprovata esperienza
f) da uno psicologo, designato dal Consiglio nazione dell'Ordine degli psicologi, scelto con gli stessi criteri indicati alla lettera e);
g) da un esperto di vittimologia, designato dalla Società italiana di vittimologia;
h) da un docente di diritto penale e da un docente di diritto processuale penale;
i) da due esponenti delle autonomie locali territoriali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di concerto con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e con l'Associazione nazionale dei comuni italiani;
l) da sei membri delle associazioni per l'assistenza e il sostegno delle vittime, di cui tre appartenenti alle associazioni delle vittime definite a tutela rafforzata ai sensi dell'articolo 2, e tre scelti dalle associazioni più rappresentative delle altre categorie di vittime, nominati dal Ministro della giustizia, assicurando la rotazione tra le diverse associazioni, su indicazione delle associazioni medesime;
m) da un rappresentante della Concessionaria servizi assicurativi pubblici- CONSAP Spa, senza diritto di voto.
4. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e l'incarico non è rinnovabile per più di una volta.
5. La gestione del Fondo è attribuita alla CONSAP Spa, che vi provvede per conto del Ministero della giustizia sulla base di apposita concessione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 12.
6. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici di supporto tecnico-amministrativo sono tenuti al segreto circa i soggetti interessati all'accesso e alle procedure di elargizione.
a) dell'esistenza di una sentenza irrevocabile di condanna o di un'ordinanza di archiviazione per estinzione del reato per morte o perché è ignoto l'autore del reato e della legittimazione attiva del richiedente;
b) della inesistenza, alla data di presentazione della domanda, di una delle ipotesi previste dall'articolo 7, commi 6 e 7.
8. Se necessario ai fini della completezza dei documenti posti a base della richiesta di accesso al Fondo, il Comitato invita l'interessato a fornire documentazione integrativa e può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per la decisione. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato. Le copie e le informazioni acquisite sono coperte dal segreto di ufficio e sono custodite e trasmesse in forme idonee ad assicurare la massima riservatezza.